Privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali (titolare del trattamento) informa che per effettuare all’Autorità la notificazione telematica dei trattamenti di dati devono essere fornite le informazioni di carattere personale richieste nei campi del presente modello contrassegnati con un asterisco.

Il mancato inserimento di tali informazioni non permette di completare la notificazione, con conseguente responsabilità per omessa notificazione (art. 163 del Codice).

L’indicazione dei dati personali nei campi non contrassegnati da un asterisco può risultare utile per agevolare i rapporti con il Garante e con gli interessati, ma è comunque facoltativa e, se omessa, non impedisce di completare la notificazione.

I dati personali indicati nella notificazione possono essere conosciuti (alcuni, anche dall’istituto bancario responsabile del trattamento tramite il quale sono versati i diritti di segreteria) da soggetti convenzionati con il Garante ai quali il notificante può rivolgersi per la trasmissione telematica della notificazione con apposizione di firma digitale. Si tratta di autonomi titolari di trattamento che possono trattare i dati nei limiti strettamente necessari per fornire il servizio e per questa sola finalità; per quanto qui non indicato, tali soggetti devono poi fornire una specifica informativa sul trattamento dei dati personali da essi effettuato.

I dati personali acquisiti tramite la procedura di notificazione telematica, descritta nelle istruzioni, sono trattati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche ed inseriti in un registro elettronico dei trattamenti tenuto dal Garante, consultabile da chiunque anche per via telematica, oppure presso l’Autorità o soggetti pubblici convenzionati.

Le notizie accessibili tramite la consultazione del registro possono essere trattate, anche dai terzi che vi accedono, solo per finalità di applicazione della disciplina in materia di trattamento dei dati personali. In particolare, l’Autorità le utilizza per verifiche e controlli ed altre attività necessarie per svolgere i propri compiti istituzionali.

I codici identificativi assegnati all’utente, in via provvisoria o permanente, sono necessari per permettere, rispettivamente, la sospensione temporanea delle operazioni di notificazione, oppure la modifica di una notificazione già effettuata. Tali codici sono comunicati solo all’utente e possono essere conosciuti nei casi in cui ciò sia necessario per ragioni di servizio solo dal personale interno all’Autorità preposto alla gestione del registro dei trattamenti, o da incaricati esterni che eventualmente collaborino alla manutenzione del registro.

L’interessato può accedere direttamente in ogni momento ai dati che lo riguardano senza necessità di rivolgere un’istanza, consultando la notificazione tramite questo sito web (https://web.garanteprivacy.it/rgt/).

Fuori dei casi in cui il notificante deve modificare ai sensi di legge la notificazione perché sono mutati alcuni elementi, le richieste di esercizio dei diritti previsti dal Codice a favore dell’interessato (art. 7) possono essere rivolte al Garante per la protezione dei dati personali . Dipartimento registro dei trattamenti, Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma, fax n. 06.696773785, e-mail: .

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